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A. Le cooperative sociali
B. Le associazioni
C. Le fondazioni
D. I comitati

LE COOPERATIVE SOCIALI

Le cooperative sociali, introdotte e disciplinate dalla legge n. 381/91, hanno lo scopo di «perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate».
Da questa distinzione nascono due forme di cooperative:

Cooperative di tipo A
Si occupano direttamente dell’assistenza, riabilitazione ed educazione di disabili, malati, anziani, minori, senza dimora, persone con disagio psichiatrico, operando generalmente in convenzione con l’ente pubblico.

Cooperative di tipo B
Sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali disabili fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti. I soggetti svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e possibilmente esserne soci.
Inoltre possono esserci anche:
Cooperative a oggetto misto A + B
Nello statuto di una cooperativa può essere indicato lo svolgimento di attività di tipo A accanto ad attività di tipo B, purché la tipologia di svantaggio e l’area di intervento siano tali da richiedere un collegamento funzionale fra le attività.

Consorzi sociali tipo C
Sono consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata da cooperative sociali in misura non inferiore al 70%.

Le cooperative sociali, ponendosi come obiettivo “l’interesse generale della comunità”, senza finalità di lucro, cercano di portare benefici a tutto il territorio e a tutti i cittadini.
Esse devono sempre essere a mutualità prevalente. Il Codice Civile definisce l’intento mutualistico come quello di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. Per essere a mutualità prevalente la cooperativa deve:
avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
 avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (art. 2512 del codice civile);

Rispetto alle società di capitali aventi fine di lucro, le cooperative, ivi comprese quelle sociali, godono di particolari agevolazioni fiscali.
Per le Cooperative di produzione e lavoro:
 esenzione totale da Irpeg (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche) se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, esclusi quelli relativi alla materie prime e sussidiarie (art. 11 D.P.R. 601/1973)
esenzione, nella misura del 50%, da Irpeg se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci è inferiore al 50% ma non al 25% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, esclusi quelli relativi alla materie prime e sussidiarie (art. 11 D.P.R. 601/1973)
 deducibilità delle somme devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
 non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle somme destinate a riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuzione ai soci.

Fonti
Legge 381/91 - Disciplina delle cooperative sociali;
Legge 87/97 - Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale.
www.unioncamere.it (dati sulle agevolazioni fiscali)

LE ASSOCIAZIONI

La libertà di associazione rientra nei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana.
In base all'art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge penale.
Questo principio costituzionale è stato concretizzato dalla legge 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale, sancendone un riconoscimento giuridico.
Articolo 1, L. 383/00: “Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.
Un'associazione è un ente senza scopo di lucro, con divieto di distribuzione degli utili, regolato da un contratto (atto costitutivo) con cui una pluralità di soggetti, minimo 3, decide di riunirsi per perseguire uno scopo di natura ideale, e da uno statuto unanimemente condiviso dai soci fondatori e dai successivi aderenti e conforme a quanto previsto dal codice civile (artt. 12-38).
Le associazioni possono essere di due tipi:
riconosciute aventi personalità giuridica, con obbligo di costituzione mediante atto pubblico (redatto da un notaio o scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate).
 non riconosciute
non aventi personalità giuridica.

Fonti
Gian Paolo Barbetta e Francesco Maggio, Nonprofit, il Mulino ed., Bologna, 2008, pagg.45-46.
www.noprofit.org
www.endas.net
Legge 383/2000: Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale

LE FONDAZIONI

In base alla definizione coniata dall’ European Foundation Centre di Bruxelles, le fondazioni sono "enti senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente, ma non esclusivamente, da un patrimonio”.
Questi enti usano le loro risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblico beneficio, sia sostenendo persone o associazioni e istituzioni (fondazioni di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i loro programmi (fondazioni operative).

Le caratteristiche delle fondazioni si possono riassumere così :
perseguimento di uno scopo generalmente di utilità sociale e non lucrativo
 vincolo di destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo.
 apertura della struttura organizzativa al reclutamento di finanziatori che effettuino apporti patrimoniali funzionali al perseguimento dello scopo.

Esse si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria e sono regolate dal Libro I del Codice Civile (artt. 12 – 35).
La costituzione dell'ente deve essere sancita da un notaio tramite l'atto di fondazione che è un atto pubblico, mentre per poter operare necessita di un riconoscimento giuridico che sottopone tutti gli atti della fondazione al controllo di legittimità di un'apposita autorità vigilante (il Ministero di riferimento a seconda del settore di attività della fondazione).

Fonti 
www.fondazioni.it
 
COMITATI

Il Comitato può essere definito come un ente, generalmente senza personalità giuridica, costituito da un ristretto numero di persone che si propongono la raccolta di fondi necessari a realizzare una determinata iniziativa.
I principali elementi qualificanti del Comitato possono essere così identificati:
a. struttura chiusa del rapporto. Il Comitato si propone il raggiungimento del proprio scopo contando sull’opera di coloro che vi hanno dato vita, i cosiddetti “promotori”, i quali commisureranno le possibilità di successo del Comitato ai fondi che saranno stati in grado di raccogliere;
b. scopo: deve essere non “interno” (ovvero “mutualistico”, a vantaggio dei membri dell’organizzazione), ma con preminente rilevanza “esterna”;
c. durata: di regola i Comitati nascono per il varo di una iniziativa e si estinguono una volta realizzata la medesima, o preso atto dell’impossibilità di realizzarla;
d. patrimonio: si costituisce non già attraverso apporti monetari dei fondatori e membri del Comitato (i quali, peraltro, potrebbero limitare il loro apporto all’opera prestata), ma attraverso i contributi di soggetti esterni all’ente (sottoscrittori), che ritengono di sostenerne il programma;
e. disciplina della responsabilità: rispondono personalmente e solidalmente tutti i membri del Comitato.

Fonti
Codice Civile art. 37-42 Capo III “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati” www.volontariato.org


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