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A. Le cooperative sociali B. Le associazioni C. Le fondazioni D. I comitati
LE COOPERATIVE SOCIALI
Le
cooperative sociali, introdotte e disciplinate dalla legge n. 381/91,
hanno lo scopo di «perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b)
lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali
o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate». Da questa distinzione nascono due forme di cooperative:
Cooperative di tipo A Si
occupano direttamente dell’assistenza, riabilitazione ed educazione di
disabili, malati, anziani, minori, senza dimora, persone con disagio
psichiatrico, operando generalmente in convenzione con l’ente pubblico.
Cooperative di tipo B Sono
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali
disabili fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento
psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti. I soggetti
svantaggiati devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della
cooperativa e possibilmente esserne soci. Inoltre possono esserci anche: Cooperative a oggetto misto A + B Nello
statuto di una cooperativa può essere indicato lo svolgimento di
attività di tipo A accanto ad attività di tipo B, purché la tipologia
di svantaggio e l’area di intervento siano tali da richiedere un
collegamento funzionale fra le attività.
Consorzi sociali tipo C Sono
consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale
formata da cooperative sociali in misura non inferiore al 70%.
Le
cooperative sociali, ponendosi come obiettivo “l’interesse generale
della comunità”, senza finalità di lucro, cercano di portare benefici a
tutto il territorio e a tutti i cittadini. Esse devono sempre
essere a mutualità prevalente. Il Codice Civile definisce l’intento
mutualistico come quello di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro
direttamente ai membri dell’organizzazione, a condizioni più
vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. Per essere a
mutualità prevalente la cooperativa deve: • avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; • avvalersi
prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci (art. 2512 del codice
civile);
Rispetto alle società di capitali aventi fine di lucro,
le cooperative, ivi comprese quelle sociali, godono di particolari
agevolazioni fiscali. Per le Cooperative di produzione e lavoro: • esenzione
totale da Irpeg (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche) se
l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che
prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al
50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, esclusi quelli
relativi alla materie prime e sussidiarie (art. 11 D.P.R. 601/1973) • esenzione,
nella misura del 50%, da Irpeg se l’ammontare delle retribuzioni
effettivamente corrisposte ai soci è inferiore al 50% ma non al 25%
dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, esclusi quelli
relativi alla materie prime e sussidiarie (art. 11 D.P.R. 601/1973) • deducibilità delle somme devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione • non
concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle somme
destinate a riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la
possibilità di distribuzione ai soci.
Fonti Legge 381/91 - Disciplina delle cooperative sociali; Legge 87/97 - Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale. www.unioncamere.it (dati sulle agevolazioni fiscali)
LE ASSOCIAZIONI La libertà di associazione rientra nei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana. In
base all'art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge penale. Questo
principio costituzionale è stato concretizzato dalla legge 383 del 2000
sulle associazioni di promozione sociale, sancendone un riconoscimento
giuridico. Articolo 1, L. 383/00: “Sono considerate associazioni
di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute,
i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite
al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati”. Un'associazione è un ente senza scopo di
lucro, con divieto di distribuzione degli utili, regolato da un
contratto (atto costitutivo) con cui una pluralità di soggetti, minimo
3, decide di riunirsi per perseguire uno scopo di natura ideale, e da
uno statuto unanimemente condiviso dai soci fondatori e dai successivi
aderenti e conforme a quanto previsto dal codice civile (artt. 12-38). Le associazioni possono essere di due tipi: • riconosciute
aventi personalità giuridica, con obbligo di costituzione mediante atto
pubblico (redatto da un notaio o scrittura privata registrata presso
l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate). • non riconosciute non aventi personalità giuridica.
Fonti Gian Paolo Barbetta e Francesco Maggio, Nonprofit, il Mulino ed., Bologna, 2008, pagg.45-46. www.noprofit.org www.endas.net Legge 383/2000: Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale
LE FONDAZIONI
In
base alla definizione coniata dall’ European Foundation Centre di
Bruxelles, le fondazioni sono "enti senza finalità di lucro con una
propria sorgente di reddito che deriva normalmente, ma non
esclusivamente, da un patrimonio”. Questi enti usano le loro
risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali
o altri scopi di pubblico beneficio, sia sostenendo persone o
associazioni e istituzioni (fondazioni di erogazione), sia organizzando
e gestendo direttamente i loro programmi (fondazioni operative).
Le caratteristiche delle fondazioni si possono riassumere così : • perseguimento di uno scopo generalmente di utilità sociale e non lucrativo • vincolo di destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo. • apertura
della struttura organizzativa al reclutamento di finanziatori che
effettuino apporti patrimoniali funzionali al perseguimento dello scopo.
Esse
si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria e
sono regolate dal Libro I del Codice Civile (artt. 12 – 35). La
costituzione dell'ente deve essere sancita da un notaio tramite l'atto
di fondazione che è un atto pubblico, mentre per poter operare
necessita di un riconoscimento giuridico che sottopone tutti gli atti
della fondazione al controllo di legittimità di un'apposita autorità
vigilante (il Ministero di riferimento a seconda del settore di
attività della fondazione).
Fonti www.fondazioni.it COMITATI
Il
Comitato può essere definito come un ente, generalmente senza
personalità giuridica, costituito da un ristretto numero di persone che
si propongono la raccolta di fondi necessari a realizzare una
determinata iniziativa. I principali elementi qualificanti del Comitato possono essere così identificati: a.
struttura chiusa del rapporto. Il Comitato si propone il raggiungimento
del proprio scopo contando sull’opera di coloro che vi hanno dato vita,
i cosiddetti “promotori”, i quali commisureranno le possibilità di
successo del Comitato ai fondi che saranno stati in grado di
raccogliere; b. scopo:
deve essere non “interno” (ovvero “mutualistico”, a vantaggio dei
membri dell’organizzazione), ma con preminente rilevanza “esterna”; c.
durata: di regola i Comitati nascono per il varo di una iniziativa e si
estinguono una volta realizzata la medesima, o preso atto
dell’impossibilità di realizzarla; d.
patrimonio: si costituisce non già attraverso apporti monetari dei
fondatori e membri del Comitato (i quali, peraltro, potrebbero limitare
il loro apporto all’opera prestata), ma attraverso i contributi di
soggetti esterni all’ente (sottoscrittori), che ritengono di sostenerne
il programma; e. disciplina della responsabilità: rispondono personalmente e solidalmente tutti i membri del Comitato.
Fonti Codice Civile art. 37-42 Capo III “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati” www.volontariato.org
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