infos
  Presentazione
  Come intraprendere ?
  Manuale del giovane
  imprenditore
  Cos'è l'economia sociale ?
  Quali sono i possibili  statuti ?
  Che aiuti si possono ottenere ?

  Partners

  Links utili

  Modelli da seguire

  Carta




contratto

E’ il documento costitutivo dell’associazione ed è formato da:
1) Statuto. E’ il documento che regola la vita interna dell’associazione. Nello Statuto devono essere previsti almeno due organi: l’Assemblea dei soci e gli
Amministratori. E’ facoltativo l’organo di controllo (il Collegio dei Probiviri). Devono essere obbligatoriamente definiti: lo scopo, le condizioni per l’ammissione dei soci, il regolamento interno e l’amministrazione.
2) Atto Costitutivo. E’ la formalizzazione della volontà del gruppo di costituirsi in associazione per raggiungere gli scopi comuni. Và redatto in carta semplice e deve indicare gli estremi dei soci fondatori.
La registrazione del Contratto associativo presso il Registro testimonia la data certa di costituzione e tutela il nome e il simbolo dell’associazione. E’ la base minima per vedere  riconosciuta la propria esistenza, per godere delle agevolazioni sul piano fiscale e per poter svolgere attività a pagamento.

L’attività commerciale
Un’associazione può svolgere un’attività economica se questa non è lo scopo prioritario della sua esistenza e può, come una normale società, avere entrate e uscite monetarie. Non è prevista la ridistribuzione degli utili perché trattasi comunque di un ente non-profit.
L’attività economica/commerciale deve sottostare a tutte le regole che gli sono proprie: avere eventuali licenze, pagare le imposte, iscriversi al REA
(Registro Economico Amministrativo), avere la partita IVA.
Per svolgere attività commerciale dovrete prima farvi rilasciare il Codice Fiscale dall’Ufficio delle Imposte Dirette e poi con quello andare all’Ufficio del Registro.

Per avere la possibilità di svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali è sufficiente aver specificato nello Statuto:
la proibizione di distribuire gli utili anche in modo indiretto
 l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità
 il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni
l’esclusione esplicita della figura del socio temporaneo
 la redazione del bilancio
 l’eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell’assemblea, i criteri di ammissione ed esclusione dei soci
 l’intrasmissibilità - tranne in caso di morte – e non rivalutabilità della quota associativa.
Questo permette di ottenere, se lo si vuole anche in seguito, lo status di Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
In ogni caso non sono considerate attività economiche se la cessione dei beni e delle prestazioni avviene all’interno della sede sociale nei confronti dei propri soci per le associazioni riconosciute dal Ministero dell’interno.

ritorno

belgique españa france italia