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E’ il documento costitutivo dell’associazione ed è formato da: 1) Statuto.
E’ il documento che regola la vita interna dell’associazione. Nello
Statuto devono essere previsti almeno due organi: l’Assemblea dei soci
e gli Amministratori. E’ facoltativo l’organo di controllo (il
Collegio dei Probiviri). Devono essere obbligatoriamente definiti: lo
scopo, le condizioni per l’ammissione dei soci, il regolamento interno
e l’amministrazione. 2) Atto Costitutivo.
E’ la formalizzazione della volontà del gruppo di costituirsi in
associazione per raggiungere gli scopi comuni. Và redatto in carta
semplice e deve indicare gli estremi dei soci fondatori. La
registrazione del Contratto associativo presso il Registro testimonia
la data certa di costituzione e tutela il nome e il simbolo
dell’associazione. E’ la base minima per vedere riconosciuta la
propria esistenza, per godere delle agevolazioni sul piano fiscale e
per poter svolgere attività a pagamento.
L’attività commerciale Un’associazione
può svolgere un’attività economica se questa non è lo scopo prioritario
della sua esistenza e può, come una normale società, avere entrate e
uscite monetarie. Non è prevista la ridistribuzione degli utili perché
trattasi comunque di un ente non-profit. L’attività
economica/commerciale deve sottostare a tutte le regole che gli sono
proprie: avere eventuali licenze, pagare le imposte, iscriversi al REA (Registro Economico Amministrativo), avere la partita IVA. Per
svolgere attività commerciale dovrete prima farvi rilasciare il Codice
Fiscale dall’Ufficio delle Imposte Dirette e poi con quello andare
all’Ufficio del Registro.
Per
avere la possibilità di svolgere attività a pagamento verso i propri
soci senza che tali attività siano considerate commerciali è
sufficiente aver specificato nello Statuto: • la proibizione di distribuire gli utili anche in modo indiretto • l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità • il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni • l’esclusione esplicita della figura del socio temporaneo • la redazione del bilancio • l’eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell’assemblea, i criteri di ammissione ed esclusione dei soci • l’intrasmissibilità - tranne in caso di morte – e non rivalutabilità della quota associativa. Questo
permette di ottenere, se lo si vuole anche in seguito, lo status di
Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). In ogni
caso non sono considerate attività economiche se la cessione dei beni e
delle prestazioni avviene all’interno della sede sociale nei confronti
dei propri soci per le associazioni riconosciute dal Ministero
dell’interno.
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