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PREMESSA In particolar modo si tratterà la costituzione di una cooperativa sociale e di un’associazione.
Domande da porsi sull’attività da intraprendere 1. Che tipo di attività voglio intraprendere? 2. Cosa voglio produrre? 3. Il prodotto o il servizio che voglio realizzare a che bisogno risponde? 4. Si differenzia la mia idea imprenditoriale dalle altre già esistenti? 5. Ho le risorse economiche ed umane per sostenere l’investimento iniziale? Rispondere a queste domande è determinante per porre basi più solide possibili per la durata dell’impresa. Esempio:
Nel caso della cooperativa sociale ci troveremo a dover scegliere a
seconda dell’attività che si vuole svolgere, tra cooperativa di tipo A
(gestione di servizi socio-sanitari ed educativi), di tipo B (lo
svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o
di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate ).
Analisi del mercato Per
questo motivo prima di costituire la nostra impresa dobbiamo effettuare
uno studio del mercato sul quale intendiamo operare. Questo ci
consentirà di verificare il grado di accoglimento di ciò che offriamo o
produciamo e quale sia il grado di competizione che dovremmo affrontare
con le altre imprese già operanti nel mercato.
La forma societaria Verificato che la nostra impresa ha buone probabilità di successo dobbiamo decidere che forma societaria vogliamo darle. Il
Codice Civile ci mette di fronte ad una vasta gamma di scelte, di cui
ne elenchiamo alcune, definite nel Libro I e nel Libro V: • Associazione • Fondazione • Società semplice • Società in Accomandita semplice • Società a Responsabilità limitata • Società in nome Collettivo • Società per azioni • Società cooperativa • Consorzio
Decreto legislativo 155/06 e impresa sociale Con
l’emanazione del Decreto legislativo 155/2006 “Disciplina delle imprese
sociali” sono state introdotte importanti novità in quanto possono
acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni
private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che
esercitano in via stabile e principale un'attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi
di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale
(art. 1). E’ quindi possibile scegliere una delle forme previste dal
Codice Civile Libro I o V (cooperativa, associazione, società, ecc.) e
rispettare i parametri previsti dal Decreto 155/2006, per
acquisire la qualità di impresa sociale con il risultato innovativo di
poter unire il perseguimento dell’interesse sociale alla competitività
economica. Essendo la disciplina dettata dal D.lgs 155/06 molto
recente, non è ancora chiaro il suo sviluppo a livello pratico e per
ora poche organizzazioni del non-profit hanno operato la scelta di
trasformarsi in impresa sociale. In questa sede tratteremo le forme della cooperativa sociale e dell’associazione.
COSTITUIR UNA COOPERATIVA SOCIALE
Tale forma si distingue per alcune caratteristiche fondamentali, ossia: • la mutualità:
scopo della cooperativa è di fornire benefici che possono consistere in
beni, servizi od occasioni di lavoro ai propri soci, a condizioni più
vantaggiose di quelle offerte dal mercato. Carattere questo che si
contrappone a quello lucrativo degli altri tipi di società; • capitale variabile: il capitale sociale può aumentare o diminuire in relazione al numero dei soci e alle decisioni dell’assemblea; • democraticità della partecipazione:
Nelle decisioni assembleari i soci hanno la medesima importanza,
indipendentemente dalle quote versate, secondo il principio una testa =
un voto; •
limitazione della ripartizione e distribuzione degli utili in
base all’attività e al lavoro svolto dai soci. Infatti, mentre nelle
altre società gli utili di esercizio vengono distribuiti ai soci in
proporzione alle azioni o alle quote possedute, nelle cooperative
esistono delle limitazioni previste dalla legge nella distribuzione del
dividendo. Anche una cooperativa può diventare impresa sociale, ma non necessariamente: si
prevede che le cooperative sociali ed i loro consorzi, i cui statuti
rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 (scritture
contabili), e 12 (coinvolgimento dei lavoratori) del decreto 155/2006,
acquisiscano la qualifica di impresa sociale, altrimenti continuerà ad
applicarsi solamente la disciplina tradizionale delle cooperative
sociali (Legge n. 381 del 1991).
La cooperativa sociale è una cooperativa a mutualità prevalente e si distingue dalla cooperativa a mutualità non prevalente. Secondo
il Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente quelle
che esprimono un rapporto superiore al 50%, fra attività realizzata con
lo scambio mutualistico e attività complessiva (art. 2512 e 2513c.c.). (Peraltro
gli amministratori e i sindaci dovranno documentare nella nota
integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza della
cooperativa). Inoltre, sono cooperative a mutualità prevalente quelle che: • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci; • si avvalgono principalmente delle prestazioni lavorative dei soci; • utilizzano prevalentemente gli apporti di beni e di servizi da parte dei soci. Le
cooperative diverse (non a mutualità prevalente) possono fruire delle
agevolazioni e degli incentivi diversi da quelli di natura tributaria
riconosciuti dall’ordinamento.
Numero dei soci Per
procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è
necessario che i soci siano almeno tre. Se la cooperativa è formata da
tre a otto soci è obbligatorio che siano persone fisiche e che la
società adotti le norme della società a responsabilità limitata. Se i soci sono almeno nove non sussiste tale vincolo.
Gli adempimenti amministrativi Prima di tutto è necessario redigere l’Atto costitutivo e lo Statuto (che è parte integrante del primo). La
cooperativa infatti deve costituirsi per atto pubblico, ossia con
l’intervento di un notaio. Salvo alcune eccezioni, sono necessari nove
soci. L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento
dell’attività mutualistica e può prevedere che la cooperativa svolga la
propria attività anche con terzi. L’Atto costitutivo deve indicare: 1)
il cognome e nome o la denominazione, il luogo e la data di
nascita o di costituzione, il luogo e la data di nascita, il
domicilio o la sede, la cittadinanza di tutti i soci; 2) la denominazione e il comune dove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3)
l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai
requisiti e agli interessi dei soci, le finalità sociali e
mutualistiche, i futuri sviluppi; 4)
la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti
eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni (non inferiori ad un
valore di 25 euro), il valore nominale di queste; 5) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 6) le condizioni per l’eventuale recesso dalla società o per l’esclusione dei soci; 7) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; 8) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 9) le nomine di tutte le cariche sociali previste dalla legge;
Alla formazione dell’atto costitutivo devono seguire taluni adempimenti: 1) Iscrizione nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della cooperativa 2) Deposito dell’atto e delle cariche presso la C.C.I.A.A. (Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura) 3) Con
D.M. 23 giugno 2004 in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo
17 gennaio 2003 n. 6, è stato istituito l'Albo Nazionale delle società
cooperative. L'Albo si compone di due sezioni: nella prima sezione
devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui
agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. Nella seconda
sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a
mutualità prevalente. La società cooperativa deve presentare la domanda
di iscrizione presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la
sede legale. 4) Acquisizione del numero di codice fiscale 5) Dichiarazione di inizio attività alla C.C.I.A.A. 6) Dichiarazione di inizio attività all’Ufficio Imposte Dirette Con l’iscrizione nel Registro la cooperativa acquista la personalità giuridica.
Adesione ad una centrale cooperativa La
vigilanza sulle società cooperative è stata oggetto di riforma
legislativa (decreto legislativo 220/2002) in attuazione di legge
delega (legge 142/2001). La riforma della vigilanza si ispira alla
distinzione tra revisioni cooperative e ispezioni, a un maggior
coinvolgimento degli organismi di rappresentanza nell’attività
revisionale, a una più attenta disciplina della figura del revisore;
costituisce altresì, nell’interesse delle cooperative, un diritto alla
revisione variamente tutelato. Le competenze in materia di vigilanza
sono state trasferite al Ministero delle attività produttive. Il
Decreto Legislativo C.P.S. n° 1577/47, modificato con Legge n° 127 del
17 febbraio 1971, riconosce anche alle Associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo la
competenza a svolgere la vigilanza nei confronti dei propri associati,
a svolgere le ispezioni ordinarie previste dalla legge per verificare
l’osservanza delle norme legislative, la sussistenza dei requisiti
mutualistici, il regolare funzionamento contabile ed amministrativo, la
consistenza patrimoniale. Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto le seguenti Associazioni: Lega Nazionale delle Cooperative; Confederazione Cooperative Italiane; Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI); Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI)
Organismi sociali Perché
la nostra cooperativa funzioni, produca prodotti o servizi, venda,
generi utili, è necessario che sia ben amministrata. Per far questo è
necessario individuare per ogni socio la figura professionale corretta. Innanzitutto troviamo i soci che possono essere: 1)
Soci cooperatori, cioè le persone fisiche o giuridiche che
sottoscrivono il contratto di società cooperativa o vi aderisce in
seguito. 2) Soci
finanziatori, questa figura è stata introdotta per ovviare alla
tendenziale sottocapitalizzazione delle società cooperative e per
fornire gli strumenti finanziari idonei a competere sul mercato. 3)
Soci lavoratori, coloro che hanno con la cooperativa un rapporto
associativo e lavorativo, esercitato in forma subordinata,
parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista
dall’ordinamento giuridico.
Assemblea L’insieme dei soci forma l’Assemblea che è l’organo deliberativo della cooperativa. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea può essere straordinaria o ordinaria, a seconda degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina
e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato
il controllo contabile; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5)
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste
dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea straordinaria: • delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; • delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Nelle
assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto,
qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
E’ possibile il voto per delega ma i delegati devono essere soci. Ogni
socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci. Ai soci
cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più
voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota
oppure al numero dei loro membri. Nelle
cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso
l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse,
l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito
in ragione della partecipazione allo scambio
mutualistico. Consiglio di amministrazione L’organo amministrativo delle società cooperative (come delle società in genere) è l’organo che: 1) realizza in piena autonomia lo scopo sociale; 2) gestisce la società; 3) esegue la volontà assembleare; 4) rappresenta la società di fronte ai terzi in ogni sede. La
nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i
primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La
maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
giuridiche. Nelle società cooperative cui si
applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo
stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli
amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi. L'atto
costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra
gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione
dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività' sociale. In
ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere
attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. La
nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto
costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina
della maggioranza degli amministratori e' riservata
all'assemblea.
Collegio sindacale Si
tratta dell’organo di controllo la cui nomina peraltro è obbligatoria
solo nei casi previsti dalla legge, nonché quando la società emette
strumenti finanziari non partecipativi. Il
collegio sindacale può effettuare sia il controllo amministrativo che
quello contabile, oppure il collegio sindacale effettua solo il
controllo amministrativo mentre il controllo contabile è affidato a un
revisore esterno o a una società di revisione. Il collegio sindacale
è composto da 3 membri effettivi (di cui 1 presidente) e 2 membri
supplenti, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio
sindacale è nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.
COSTITUIRE UN'ASSOCIAZIONE
Anche
nel caso dell’associazione come per ogni altra attività sociale ed
economica, prima di intraprendere ogni iniziativa, si deve scegliere
quale tipo di associazione costituire. Le associazioni di promozione
sociale possono essere culturali, sportive o ricreative. Lo scopo che
vi siete prefissati deve essere lecito e di tipo ideale e dovrà essere
indicato nello Statuto perché caratterizzerà l’associazione che avete
scelto.Per poter formare un’associazione bisogna essere un gruppo di
persone, minimo due.
La forma L’associazione
deve essere costituita per atto scritto, altrimenti sarà impossibile
svolgere qualsiasi attività a pagamento (a parte l’iscrizione dei soci)
e non si potrà accedere alle agevolazioni fiscali e ai
finanziamenti pubblici, né iscriversi ai Registri delle
Organizzazioni di Volontariato. Le forme possibili sono due: 1)
Scrittura privata autenticata. L’atto privato scritto dai soci
fondatori e da loro registrato presso l’Ufficio del Registro, è
sicuramente la soluzione più conveniente e pratica ma non permette di
acquisire il riconoscimento giuridico. 2)
Atto pubblico redatto in presenza di notaio e da lui depositato presso
l’Ufficio del Registro. Questa forma permette di creare un’associazione
riconosciuta (con decreto del Presidente della Repubblica) che avendo
personalità giuridica può accettare donazioni ed è caratterizzata dalla
responsabilità limitata degli amministratori.
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