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PREMESSA

In particolar modo si tratterà la costituzione di una cooperativa sociale e di un’associazione.

Domande da porsi  sull’attività da intraprendere
1. Che tipo di attività voglio intraprendere?
2. Cosa voglio produrre?
3. Il prodotto o il servizio che voglio realizzare a che bisogno risponde?
4. Si differenzia la mia idea imprenditoriale dalle altre già esistenti?
5. Ho le risorse economiche ed umane per sostenere l’investimento iniziale?
Rispondere a queste domande è determinante per porre basi più solide possibili per la durata dell’impresa.
Esempio: Nel caso della cooperativa sociale ci troveremo a dover scegliere a seconda dell’attività che si vuole svolgere, tra cooperativa di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi), di tipo B (lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ).

Analisi del mercato
Per questo motivo prima di costituire la nostra impresa dobbiamo effettuare uno studio del mercato sul quale intendiamo operare. Questo ci consentirà di verificare il grado di accoglimento di ciò che offriamo o produciamo e quale sia il grado di competizione che dovremmo affrontare con le altre imprese già operanti nel mercato.

La forma societaria
Verificato che la nostra impresa ha buone probabilità di successo dobbiamo decidere che forma societaria vogliamo darle.
Il Codice Civile ci mette di fronte ad una vasta gamma di scelte, di cui ne elenchiamo alcune, definite nel Libro I e nel Libro V:
Associazione
 Fondazione
 Società semplice
 Società in Accomandita semplice
 Società a Responsabilità limitata
Società in nome Collettivo
 Società per azioni
 Società cooperativa
 Consorzio

Decreto legislativo 155/06 e impresa sociale
Con l’emanazione del Decreto legislativo 155/2006 “Disciplina delle imprese sociali” sono state introdotte importanti novità in quanto possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in  via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1).
E’ quindi possibile scegliere una delle forme previste dal Codice Civile Libro I o V (cooperativa, associazione, società, ecc.) e rispettare i parametri previsti dal Decreto
155/2006, per acquisire la qualità di impresa sociale con il risultato innovativo di poter unire il perseguimento dell’interesse sociale alla competitività economica.
Essendo la disciplina dettata dal D.lgs 155/06 molto recente, non è ancora chiaro il suo sviluppo a livello pratico e per ora poche organizzazioni del non-profit hanno operato la scelta di trasformarsi in impresa sociale.
In questa sede tratteremo le forme della cooperativa sociale e dell’associazione.

COSTITUIR UNA COOPERATIVA SOCIALE 

Tale forma si distingue per alcune caratteristiche fondamentali, ossia:
 la mutualità: scopo della cooperativa è di fornire benefici che possono consistere in beni, servizi od occasioni di lavoro ai propri soci, a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato. Carattere questo che si contrappone a quello lucrativo degli altri tipi di società;
 capitale variabile: il capitale sociale può aumentare o diminuire in relazione al numero dei soci e alle decisioni dell’assemblea;
 democraticità della partecipazione: Nelle decisioni assembleari i soci hanno la medesima importanza, indipendentemente dalle quote versate, secondo il principio una testa = un voto;
  limitazione della ripartizione  e distribuzione degli utili in base all’attività e al lavoro svolto dai soci. Infatti, mentre nelle altre società gli utili di esercizio vengono distribuiti ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute, nelle cooperative esistono delle limitazioni previste dalla legge nella distribuzione del dividendo.
Anche una cooperativa può diventare impresa sociale, ma non necessariamente:
si prevede che le cooperative sociali ed i loro consorzi, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 (scritture contabili), e 12 (coinvolgimento dei lavoratori) del decreto 155/2006, acquisiscano la qualifica di impresa sociale, altrimenti continuerà ad applicarsi solamente la disciplina tradizionale delle cooperative sociali (Legge n. 381 del 1991).

La cooperativa sociale è una cooperativa a mutualità prevalente e si distingue dalla cooperativa a mutualità non prevalente.
Secondo il Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che esprimono un rapporto superiore al 50%, fra attività realizzata con lo scambio mutualistico e attività complessiva (art. 2512 e 2513c.c.).
(Peraltro gli amministratori e i sindaci dovranno documentare nella nota integrativa al bilancio, le  condizioni  di prevalenza della cooperativa).
Inoltre, sono cooperative  a mutualità prevalente quelle che:
 svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci;
 si avvalgono principalmente delle prestazioni lavorative dei soci;
 utilizzano prevalentemente gli apporti di beni e di servizi da parte dei soci.
Le cooperative diverse (non a mutualità prevalente) possono fruire delle agevolazioni e degli incentivi diversi da quelli di natura tributaria riconosciuti dall’ordinamento.

Numero dei soci
Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre. Se la cooperativa è formata da tre a otto soci è obbligatorio che siano persone fisiche e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata.
Se i soci sono almeno nove non sussiste tale vincolo.

Gli adempimenti amministrativi
Prima di tutto è necessario redigere l’Atto costitutivo e lo Statuto (che è parte integrante del primo).
La cooperativa infatti deve costituirsi per atto pubblico, ossia con l’intervento di un notaio. Salvo alcune eccezioni, sono necessari nove soci.
L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la cooperativa svolga la propria attività anche con terzi.
L’Atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita  o di costituzione, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la sede, la cittadinanza di tutti i soci;
2) la denominazione  e il comune dove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, le finalità sociali e mutualistiche, i futuri sviluppi;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni (non inferiori ad un valore di 25 euro), il valore nominale di queste;
5) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
6) le condizioni per l’eventuale recesso dalla società o per l’esclusione dei soci;
7) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
8) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
9) le nomine di tutte le cariche sociali previste dalla legge;

Alla formazione dell’atto costitutivo devono seguire taluni adempimenti:
1) Iscrizione nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della cooperativa
2) Deposito dell’atto e delle cariche presso la C.C.I.A.A. (Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura)
3) Con D.M. 23 giugno 2004 in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, è stato istituito l'Albo Nazionale delle società cooperative. L'Albo si compone di due sezioni: nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l'ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.
4) Acquisizione del numero di codice fiscale
5) Dichiarazione di inizio attività alla C.C.I.A.A.
6) Dichiarazione di inizio attività all’Ufficio Imposte Dirette
Con l’iscrizione nel Registro la cooperativa acquista la personalità giuridica.

Adesione ad una centrale cooperativa
La vigilanza sulle società cooperative è stata oggetto di riforma legislativa (decreto legislativo 220/2002) in attuazione di legge delega (legge 142/2001).
La riforma della vigilanza si ispira alla distinzione tra revisioni cooperative e ispezioni, a un maggior coinvolgimento degli organismi di rappresentanza nell’attività revisionale, a una più attenta disciplina della figura del revisore; costituisce altresì, nell’interesse delle cooperative, un diritto alla revisione variamente tutelato. Le competenze in materia di vigilanza sono state trasferite al Ministero delle attività produttive.
Il Decreto Legislativo C.P.S. n° 1577/47, modificato con Legge n° 127 del 17 febbraio 1971, riconosce anche alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo la competenza a svolgere la vigilanza nei confronti dei propri associati, a svolgere le ispezioni ordinarie previste dalla legge per verificare l’osservanza delle norme legislative, la sussistenza dei requisiti mutualistici, il regolare funzionamento contabile ed amministrativo, la consistenza patrimoniale.
Il Ministero del Lavoro ha riconosciuto le seguenti Associazioni:
Lega Nazionale delle Cooperative;
Confederazione Cooperative Italiane;
Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI);
Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI)

Organismi sociali
Perché la nostra cooperativa funzioni, produca prodotti o servizi, venda, generi utili, è necessario che sia ben amministrata. Per far questo è necessario individuare per ogni socio la figura professionale corretta.
Innanzitutto troviamo i soci che possono essere:
1) Soci cooperatori, cioè le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono il contratto di società cooperativa o vi aderisce in seguito.
2) Soci finanziatori, questa figura è stata introdotta per ovviare alla tendenziale sottocapitalizzazione delle società cooperative e per fornire gli strumenti finanziari idonei a competere sul mercato.
3) Soci lavoratori, coloro che hanno con la cooperativa un rapporto associativo e lavorativo, esercitato in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dall’ordinamento giuridico.

Assemblea
L’insieme dei soci forma l’Assemblea che è l’organo deliberativo della cooperativa.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea può essere straordinaria o ordinaria, a seconda degli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea straordinaria:
    • delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
    • delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. E’ possibile il voto per delega ma i delegati devono essere soci. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.   
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.   
 
Consiglio di amministrazione
L’organo amministrativo delle società cooperative (come delle società in genere) è l’organo che:
1) realizza in piena autonomia lo scopo sociale;
2) gestisce la società;
3) esegue la volontà assembleare;
4) rappresenta la società di fronte ai terzi in ogni sede.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.   
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività' sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e' riservata all'assemblea.   

Collegio sindacale
Si tratta dell’organo di controllo la cui nomina peraltro è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.   
Il collegio sindacale può effettuare sia il controllo amministrativo che quello contabile, oppure il collegio sindacale effettua solo il controllo amministrativo mentre il controllo contabile è affidato a un revisore esterno o a una società di revisione.
Il collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi (di cui 1 presidente) e 2 membri supplenti, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.

COSTITUIRE UN'ASSOCIAZIONE

Anche nel caso dell’associazione come per ogni altra attività sociale ed economica, prima di intraprendere ogni iniziativa, si deve scegliere quale tipo di associazione costituire. Le associazioni di promozione sociale possono essere culturali, sportive o ricreative. Lo scopo che vi siete prefissati deve essere lecito e di tipo ideale e dovrà essere indicato nello Statuto perché caratterizzerà l’associazione che avete scelto.Per poter formare un’associazione bisogna essere un gruppo di persone, minimo due.

La forma
L’associazione deve essere costituita per atto scritto, altrimenti sarà impossibile svolgere qualsiasi attività a pagamento (a parte l’iscrizione dei soci) e non si potrà accedere alle agevolazioni fiscali e ai finanziamenti  pubblici, né iscriversi ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato.
Le forme possibili sono due:
1) Scrittura privata autenticata. L’atto privato scritto dai soci fondatori e da loro registrato presso l’Ufficio del Registro, è sicuramente la soluzione più conveniente e pratica ma non permette di acquisire il riconoscimento giuridico.
2) Atto pubblico redatto in presenza di notaio e da lui depositato presso l’Ufficio del Registro. Questa forma permette di creare un’associazione riconosciuta (con decreto del Presidente della Repubblica) che avendo personalità giuridica può accettare donazioni ed è caratterizzata dalla responsabilità limitata degli amministratori.


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